REGOLAMENTO CLUB DI SPECIALIZZAZIONE ADERENTI Premessa E' riconosciuto come Club quel gruppo d'allevatori che, specializzato nell'allevare una razza o specie , si prefigge di:
DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1
- 1.1) atto costitutivo registrato con proprio statuto e/o regolamento, approvato dai soci d'appartenenza, le cui norme non possono essere in contrasto con lo statuto o con i regolamenti A.O.E.;
- 1.3) organizzazione, almeno una volta l'anno, dell'assemblea dei soci; - 1.4) organizzazione, almeno una volta ogni due anni, di un Congresso o Simposio sulla specie o razza allevata e realizzazione almeno ogni due anni di una mostra divulgativa specialistica, anche in collaborazione con i Club di altre Federazioni. ART. 2 L A.O.E. riconosce il principio della pluralità dei Club .
COMPETENZE RICONOSCIUTE Al CLUB
ART. 3 L’A.O.E. riconosce e promuove il ruolo tecnico specialistico espresso e rappresentato dal Club, come delineato dai soci allevatori e studiosi delle diverse specializzazioni, nel contesto ornitologico Nazionale e Mondiale. ART. 4 Il Club potrà, anche tramite idonee iniziative programmate di comune accordo con l’AOE, esercitare quel ruolo trainante specialistico a favore dell'ornitologia italiana. L’A.O.E. mette a disposizione le risorse umane e mediatiche per lo sviluppo e la conoscenza delle suindicate iniziative. ART. 5 L’A.O.E. potrà assegnare contribuzioni speciali alle iniziative dei Club, riconosciute idonee, propositive e sperimentali verso l'immagine e la salvaguardia delle razze allevate. Tale contribuzione è approvata dal Consiglio Direttivo , su proposta circostanziata del singolo Club, opportunamente indirizzata al Consiglio stesso. Tale contribuzione sarà proporzionata alle disponibilità di bilancio.
RAPPORTI A.O.E. E CLUB ART. 6 Il Club può essere costituito dalle seguenti categorie di soci:
l diritti e i doveri dei Soci dei Club sono regolamentati nei singoli statuti e regolamenti dei Club stessi. Tutti i Club riconoscono ed accettano, lo Statuto ed i Regolamenti dell’A.O.E.
RICONOSCIMENTO E AFFILIAZIONE A.O.E.
ART. 7 L’A.O.E. si riserva di accettare e di riconoscere il Club, previa presentazione ed accettazione dei documenti necessari, nonché delle finalità dello stesso. ART. 8 Il riconoscimento dei Club comporta un versamento annuo di una quota pari a € 20,00.
ART. 9
ATTIVITA' DEL CLUB ART 10 Il Club, al fine di ottemperare ai propri scopi istituzionali volti ad una sempre più spiccata specializzazione nei diversi specifici settori ornitologici, dovrebbe organizzare un'ESPOSIZIONE ORNITOLOGICA SPECIALISTICA ‑ DIVULGATIVA almeno ogni due anni.
ART. 11 Il Calendario delle predette specializzazioni andrà inserito nel sito dell’A.O.E. e pubblicizzato convenientemente. ART. 12 Ogni Club aderente all’A.O.E. può svolgere tutte quelle attività o iniziative che ritiene utili al conseguimento dei propri scopi istitutivi. Queste attività non devono portare danno ad altro od altri Club dell’A.O.E. Qualora questo avvenga, l’A.O.E. può sospendere l'affiliazione dei Club per un periodo di 8 mesi e deliberare, in caso di recidiva, la sua disaffiliazione, come da art. 9 dei presente Regolamento. I provvedimenti di sospensione e disaffiliazione possono essere assunti soltanto in seguito a comunicazione scritta al Club interessato, sentite le argomentazioni a sua giustificazione e sentiti i Presidenti dei Club affiliati.
ART. 13 I Club riconosciuti A.O.E. hanno il diritto di partecipare (tramite il loro Presidente o suo delegato) alle Assemblee A.O.E. con diritto di parola e di voto. ART. 14 I Club possono costituire un loro coordinamento fisso o variabile a seconda delle loro esigenze ART. 15 Il presente Regolamento può essere modificato da parte del C.D.F. per conformarlo alle variazioni dello Statuto, per aggiornarlo in merito alle nuove disposizioni legislative in materia, alle decisioni prese dall'Assemblea Generale, ai programmi istituzionali o su proposta qualificata dei Club aderenti dei tre quarti dei Club aderenti. |
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